Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione delle presente proposta di legge, al fine di favorire l'avvio dell'attività della Fondazione, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti.
      3. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti personalità di elevato profilo culturale, avendo riguardo ai settori di attività della Fondazione, e con comprovate capacità professionali e organizzative.